Statuto dell’associazione di promozione sociale “Sleghiamo la fantasia”


Costituzione – Denominazione – Sede

Art. 1 – Nel rispetto del Codice Civile in tema di associazioni riconosciute ed ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della L.R. 1/08 e del D.L. 460/97 è costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Sleghiamo la Fantasia” (in breve “SlaF”) con sede legale in Pieve Fissiraga. L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – L’Associazione “Sleghiamo la Fantasia”, più avanti chiamata per brevità Associazione, svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
Eventuali trasferimenti di sede nello stesso territorio comunale potranno avvenire con semplice delibera di Consiglio Direttivo senza dover modificare il presente Statuto.

Finalità e attività

Art. 3 – L’Associazione ha la finalità di promuovere la diffusione del gioco ludico-educativo non solo come momento d’evasione, ma anche come importante mezzo d’educazione, di socializzazione e di crescita culturale e civile, sia individuale che collettiva anche attraverso risorse online, eventi e media.

Art. 4 – L’Associazione realizza i propri scopi attraverso le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:
• Organizzazione, supporto e coordinamento ai soci per l’organizzazione di eventi locali e per la partecipazione ad eventi internazionali;
• Realizzazione di materiali informativi (articoli, opuscoli, fanzine, siti Internet e simili) curando anche l’edizione di stampe periodiche e non;
• Confronto e collegamento con altre realtà associative operanti in settori analoghi;
• Stipula di accordi e collaborazioni con il gruppo LEGO® e terzi al fine di ottenere vantaggi per i soci;
• Attività di formazione (corsi, giornate di studio, seminari, ecc.);
• L’Associazione si riserva di porre in essere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande per i soli soci;

Art. 5 – Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali. E’ data possibilità all’Associazione, in caso di particolare necessità, di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Soci

Art. 6 – Possono diventare soci dell’Associazione tutte le persone che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, pur garantendo il diritto di recesso dalla qualifica di socio. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Chi intende aderire all’Associazione deve presentare domanda di ammissione in forma scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti.
In caso l’aspirante socio sia minore di età, la domanda dovrà essere presentata da chi ne esercita la patria potestà.
Il Consiglio Direttivo deciderà sull’accoglimento o il rigetto della domanda di ammissione dell’aspirante entro sessanta giorni. In caso di accoglimento della domanda, l’iscrizione avverrà solo dopo il pagamento della quota associativa annuale. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi.
In caso di rigetto della domanda per errore formale o incompletezza di informazioni, l’aspirante socio sarà invitato a ripresentare la domanda corretta e/o integrata entro trenta giorni.
In base alle disposizioni della Legge 675/97, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’associazione previo assenso scritto del socio.

Art. 8 – I soci si dividono nelle seguenti categorie:
• soci fondatori;
• soci ordinari;
• soci onorari.
• soci junior.
• soci sostenitori
Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendone l’atto costitutivo.
Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione, operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative annuali.
Soci onorari sono quelle persone alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.
I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri soci.
Soci junior sono persone di età inferiore ai diciotto anni. Il loro diritto di voto si esprime attraverso chi ne esercita la patria potestà. Al compimento del diciottesimo anno di età diventano automaticamente soci ordinari.
Soci sostenitori sono quelle persone che non vogliono operare attivamente per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione ma ne condividono l’attività svolta ed intendono sostenerla senza avere diritto al voto e l’impegno di partecipare alle Assemblee dei Soci.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9 – Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno il diritto di:
• essere informati su tutte le attività e iniziative dell’Associazione mediante comunicazioni pubblicate sul sito web, sul forum o con newsletter dell’Associazione;
• partecipare con diritto di voto alle assemblee;
• essere eletti alle cariche sociali;
• accedere ai servizi offerti dall’Associazione;
• proporre progetti e iniziative al Consiglio Direttivo;
• accedere ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti, registri;
• recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione.
La suddivisione degli aderenti in diverse categorie di soci non implica nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e si uniforma a criteri di massima libertà e partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 10 – Doveri dei soci
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti, e le delibere adottate dagli organi sociali. Hanno inoltre l’obbligo di versare le quote associative annuale, di essere coerenti con gli obiettivi dell’Associazione, e di prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo il proprio impegno personale e spontaneo.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 11 – La qualità di socio si perde in caso di:
• dimissioni: i soci hanno il diritto di recedere in qualunque momento dal novero dei partecipanti all’Associazione, tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo inviata con un preavviso di almeno trenta giorni;
• decadenza per mancato pagamento della quota associativa annuale: perdono la qualità di socio per decadenza i soci che non abbiano provveduto al pagamento della quota associativa annuale entro i termini previsti dal regolamento interno;
• esclusione: sono passibili di provvedimento di esclusione i soci che abbiano agito con grave negligenza nello svolgimento di funzioni loro affidate, o che abbiano tenuto comportamenti che costituiscono violazione delle norme statutarie, dei regolamenti interni, o di delibere degli organi sociali, o comunque contrastanti con le finalità dell’Associazione o che rechino danno all’immagine dell’Associazione.

La perdita della qualità di socio nei casi di dimissioni o decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo.
L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dell’Assemblea soci nella prima riunione utile.
Il socio escluso può, entro trenta giorni, presentare ricorso contro il provvedimento di esclusione all’Assemblea, la quale delibera in via definitiva, previo contraddittorio e sentito il parere non vincolante del Collegio dei Probiviri, se istituito.
In qualsiasi caso, i soci receduti, decaduti o esclusi non possono richiedere la restituzione della quota associativa annuale versata né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 12 – Sono organi dell’Associazione:
• l’Assemblea dei Soci;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente;
• il Collegio dei Probiviri (qualora la sua istituzione venga deliberata dall’Assemblea).
Tutte le cariche sociali sono elettive. I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, salvo i rimborsi per le spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell’Associazione e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 – L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L’Assemblea viene convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
Le Assemblee, sia Ordinarie che Straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata, e/o messaggio di posta elettronica e/o annuncio sul forum o sito web a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, è presieduta da un membro del Consiglio eletto dall’Assemblea stessa. La funzione verbalizzante è assunta dal Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro associato nominato dall’Assemblea stessa.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità di eventuali deleghe e in generale il diritto di intervento in Assemblea. Ogni socio può essere portatore di 2 (due) sole deleghe. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. In qualsiasi caso, vale il principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del Codice Civile.
Per l’elezione delle cariche sociali o per votazioni riguardanti le persone si procede mediante voto a scrutinio segreto su scheda. Le votazioni passano con la maggioranza semplice dei membri presenti.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea, reso disponibile ai soci.

Art. 14 – L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di 2 (due) sole deleghe.
Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 15 – L’Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:
• discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo;
• definisce il programma generale annuale di attività;
• procede alla nomina dei Consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
• discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
• delibera sulle responsabilità dei Consiglieri;
• ratifica la decisione sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 11;
• discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

Art. 16 – L’Assemblea Straordinaria delibera sulla modifica dello statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea Straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione e di almeno metà degli associati in seconda convocazione, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio l’Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
I verbali delle riunioni e il bilancio sono a disposizione per essere consultati su richiesta dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Le eventuali spese per copie e/o spedizioni sono a carico del richiedente.

Consiglio Direttivo

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 11 membri, nominati dall’Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo e preventivo e all’ammontare della quota associativa.
La convocazione è fatta mediante lettera non raccomandata e/o messaggio di posta elettronica inviata a tutti i Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata, contenente l’ordine del giorno e l’indicazione della data, ora e sede della riunione.
Qualora gli argomenti in discussione lo consentano, il Presidente può concedere la partecipazione remota alle riunioni, da realizzarsi mediante opportuni strumenti telematici.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, il Consiglio è presieduto da un altro Consigliere scelto dal Consiglio stesso.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione. La funzione verbalizzante è assunta dal Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro Consigliere scelto dal Consiglio stesso.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’ Asso-ciazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:
• elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
• elegge tra i propri componenti il Vicepresidente e lo revoca;
• nomina il Tesoriere e il Segretario;
• attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
• determina l’ammontare delle quote associative annuali e il termine per il loro versamento
• cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
• predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
• presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
• conferisce procure generali e speciali;
• instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
• propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
• riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
• ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
• delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 11.

Art. 20 – In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, convoca entro sessanta giorni l’Assemblea dei Soci e indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
I Consiglieri che, senza giustificato motivo, risultino assenti per tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio e sostituiti con le modalità sopra indicate.
Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto, e il Presidente deve convocare entro sessanta giorni l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo dal quale è stato eletto, e può essere revocato dall’Assemblea Ordinaria con voto della maggioranza assoluta dei presenti. Convoca e presiede l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria e il Consiglio Direttivo. Nomina e revoca il Vicepresidente. Vigila sul buon andamento delle attività dell’Associazione e sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell’Associazione.

Art. 22 – Poteri del Presidente
Il Presidente è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o soci con procura generale o speciale. In casi eccezionali di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza anche su materie di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo appena possibile.

Art. 23 – Il Vicepresidente
Il Vicepresidente è nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 24 – Segretario/Tesoriere
Il Segretario/Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
È responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio e dell’Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
Ha il compito della gestione economica dell’Associazione. In particolare cura le registrazioni contabili, predispone la bozza dei bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre al Consiglio, relaziona all’Assemblea sulla situazione economica dell’associazione e, con delega del Consiglio cura la gestione degli incassi e dei pagamenti. Il Tesoriere rende conto del proprio operato al Consiglio.

Art. 25 – Collegio dei Probiviri
L’Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere il Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri costituisce l’organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti anche all’interno dell’Associazione.
I Probiviri sono nominati dall’Assemblea in numero di tre scegliendo tra gli associati, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Art. 26 – Compiti del Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri ha i seguenti compiti:
• decide, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all’Associazione; il lodo arbitrale dei Probiviri è inappellabile;
• esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sull’esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dall’art. 11.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 27 – L’esercizio sociale decorre dal 1 Aprile al 31 Marzo di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio è fatto obbligo di redigere apposito bilancio/rendiconto secondo le disposizioni statutarie.
Entro il 31 Luglio di ogni anno il Consiglio Direttivo presenta per l’approvazione all’Assemblea Ordinaria: la relazione sull’attività svolta; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
Qualora l’Associazione abbia effettuato raccolte occasionali pubbliche di fondi, l’Assemblea Ordinaria è tenuta ad approvare, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate.

Art. 28 – Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
• quote associative e contributi di soci e simpatizzanti;
• contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
• donazioni e lasciti testamentari;
• entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
• proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso o svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
• entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
• ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.
I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 29 – Il patrimonio sociale è costituito da:
• beni immobili e mobili;
• azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
• donazioni, lasciti o successioni;
• altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 30 – Gestione del Patrimonio Sociale
Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. Le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla ripartizione di quanto versato. Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni

Art. 31 – Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 16 del presente statuto.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della L 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Norma finale

Art. 32 – Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’ Asso-ciazione. Per quanto non viene espressamente previsto da esso o dai regolamenti interni si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, e in particolare al Codice Civile, alla legge 383/2000, e al Decreto Legislativo n. 460 del 1997 e loro successive variazioni.

Pieve Fissiraga, 28 Novembre 2010